Guida · aggiornata 2026
Nella maggior parte dei casi la dichiarazione IMU non va presentata: il comune riceve i dati da catasto e registro. Ma per aree fabbricabili, riduzioni ed esenzioni particolari l’obbligo resta — con sanzioni pesanti per chi lo salta.
La dichiarazione IMU è l’eccezione, non la regola: va presentata solo quando gli elementi rilevanti per l’imposta non sono conoscibili dal comune tramite banche dati catastali o del registro (comma 769, legge 160/2019).
Scadenza: 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del possesso o alla variazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, finché non cambia nulla.
Modello: quello ministeriale approvato con D.M. 24 aprile 2024, presentabile in cartaceo, via PEC o telematicamente. Gli enti non commerciali (esenzione c. 759 lett. g) presentano il modello IMU ENC ogni anno, solo in via telematica.
Omessa dichiarazione: sanzione pari al tributo non versato (100%, minimo 50 €) per le violazioni dal 1° settembre 2024, riducibile con il ravvedimento operoso. La dichiarazione presentata entro 30 giorni dal termine sconta la sanzione ridotta.
Solo quando il comune non può conoscere le informazioni da banche dati: riduzioni (inagibilità, canone concordato senza registrazione visibile, pensionati esteri), aree fabbricabili, leasing, assimilazioni deliberate, esenzioni per occupazione abusiva. Compravendite e successioni ordinarie non si dichiarano.
Il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o sono intervenute variazioni rilevanti. La dichiarazione vale anche per gli anni seguenti se nulla cambia.
Con il modello ministeriale (D.M. 24/04/2024): consegna cartacea al comune, raccomandata, PEC o invio telematico. Gli enti non commerciali usano il modello IMU ENC, esclusivamente telematico e da ripresentare ogni anno.
Sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con minimo di 50 € (dimezzata per le violazioni dal 1° settembre 2024: 100% secco ridotto in caso di ravvedimento). Se il tributo è versato, resta la sanzione fissa per dichiarazione omessa senza imposta.
No: dal 2020 l’obbligo dichiarativo per la riduzione comodato è stato soppresso (basta il contratto registrato). Restano invece da dichiarare, ad esempio, l’inagibilità (se non già nota al comune) e le aree fabbricabili.