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IMU e canone concordato: imposta ridotta al 75%

Chi affitta con contratto a canone concordato paga il 75% dell’IMU, e nei comuni con aliquota agevolata il risparmio cresce ancora. Ecco quali contratti danno diritto alla riduzione e quando serve l’attestazione.

×75%dell’imposta dovuta
3+2ma anche transitori e studenti
L. 431/98art. 2 comma 3

La riduzione al 75%

Per gli immobili locati a canone concordato (legge 431/1998, art. 2 comma 3) l’IMU è dovuta al 75% dell’importo calcolato con l’aliquota del comune (comma 760, legge 160/2019). A differenza del comodato, qui la riduzione opera sull’imposta, non sulla base.

Esempio: rendita 550 €, aliquota 1,06% → imposta piena 550 × 1,05 × 160 × 1,06% = 979,44 € → con concordato 734,58 €.

Molti comuni aggiungono un’aliquota ridotta per i concordati (es. 0,575% invece di 1,06%): in quel caso il risparmio complessivo supera il 50%. Verifica il prospetto nella pagina del tuo comune.

Quali contratti danno diritto alla riduzione

  1. Contratto 3+2 (art. 2 c. 3, legge 431/1998) con canone entro le fasce degli accordi territoriali.
  2. Contratto transitorio da 1 a 18 mesi a canone concordato.
  3. Contratto per studenti universitari da 6 a 36 mesi, nei comuni sede di ateneo.

Per i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà e degli inquilini serve l’attestazione di rispondenza del canone agli accordi territoriali: senza attestazione le agevolazioni possono essere disconosciute.

Ricorda anche i vantaggi collegati: cedolare secca al 10% (invece del 21%) nei comuni ad alta tensione abitativa e base imponibile ridotta per l’imposta di registro se non si opta per la cedolare.

Domande frequenti

Quanto si risparmia di IMU con il canone concordato?

Il 25%: l’imposta calcolata con l’aliquota del comune è dovuta al 75%. Se il comune prevede anche un’aliquota agevolata per i concordati, i due benefici si sommano.

Serve l’attestazione per la riduzione IMU?

Per i contratti non assistiti dalle associazioni, sì: l’attestazione di rispondenza rilasciata da un’organizzazione firmataria degli accordi territoriali è necessaria per fruire delle agevolazioni fiscali, IMU compresa (D.M. 16/01/2017).

La riduzione vale in tutti i comuni?

Sì, la riduzione al 75% è statale (comma 760, legge 160/2019) e si applica ovunque esista un accordo territoriale per i contratti concordati; nei comuni senza accordo si usa l’accordo del comune limitrofo o quello nazionale.

Vale anche per i contratti per studenti e transitori?

Sì: la riduzione riguarda tutti i contratti stipulati ai sensi della legge 431/1998 a canone concordato — 3+2, transitori (1–18 mesi) e per studenti universitari (6–36 mesi).

Il canone concordato si cumula con altre riduzioni?

Sì: se l’immobile locato è anche storico vincolato o inagibile, prima si dimezza la base imponibile, poi si applica il 75% dell’imposta. Non è invece compatibile con il comodato (che è gratuito).